Legge di bilancio 2022 – Novità
Premessa |
Nella circ. 4.2.2022 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in materia di IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e imposta di bollo, introdotte dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
Agevolazioni per il trasferimento di immobili strumentali nell’azienda |
L’art. 1 co. 237 della L. 234/2021 ha previsto che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sconta l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.
La disposizione aveva generato qualche dubbio, in quanto, pur inserendosi nel contesto della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni (commi da 224 a 237), non precisava espressamente se il beneficio per il trasferimento degli immobili strumentali fosse limitato alle cessioni d’azienda realizzate nell’ambito dei Piani per salvaguardare l’occupazione previsti dai commi 224 e ss., ovvero se potesse avere applicazione generalizzata. Tanto che, anche nel dossier del Servizio Studi dei due rami del Parlamento del 27.12.2021, si suggeriva di valutare “l’opportunità di chiarire se si faccia riferimento alle sole ipotesi di cessione previste dai piani summenzionati o se la disposizione tributaria in esame abbia un carattere generale”. |
Nella circolare 3/2022 (§ 1.2), l’Amministrazione finanziaria risolve il dubbio, adottando l’interpretazione sistematica: sebbene la norma non menzioni espressamente tale condizione, il beneficio per le imposte d’atto riguarda solo “gli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 ss.”.
Il beneficio riguarda, quindi, solo le aziende che: è nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225); è intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo sul territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224); è prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224). |
Inoltre, la circolare precisa che risultano escluse dall’agevolazione le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
L’Amministrazione finanziaria rileva, poi, che il beneficio riguarda solo le cessioni a titolo oneroso (escludendo le gratuite) e non riguarda i beni aziendali diversi dagli immobili, per i quali resta fermo l’assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie.
E’ prevista, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio (che comporta il pagamento delle imposte ordinarie), in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. |
Agevolazione prima casa under 36 |
La circolare 3/2022 ricorda che l’art. 1 co. 151 della L. 234/2021 ha prorogato il termine finale di applicazione dei benefici “prima casa under 36”, previsti dall’art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021, che potranno trovare applicazione fino al 31.12.2022.
Si ricorda, brevemente, che tale agevolazione riguarda gli acquisti a titolo oneroso di immobili abitativi (diversi da A/1, A/8 o A/9), operati, in presenza delle condizioni agevolative di prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), da soggetti che:
è non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato; è abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 euro annui. |
Novità in tema di imposta di bollo |
Per quanto concerne l’imposta di bollo, la circolare ricorda l’estensione a tutto il 2022:
- dell‘esenzione dall’imposta di bollo per il rilascio, in modalità telematica, dei certificati anagrafici digitali prevista dall’art. 62 co. 3, quinto periodo, del DLgs. 82/2005 (art. 1 co. 24 della L. 234/2021);
- dell’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento di cui all’ art. 10-bis co. 1 del DL 41/2021 (art. 1 co. 731 della L. 234/2021).
Novità in materia di IVA |
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda alcune delle novità della legge di bilancio 2022 in tema di IVA, vale a dire:
- l’aliquota ridotta (in misura pari al 10%) in relazione ai “prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli per i quali è già prevista un’aliquota IVA ridotta pari al 5 per cento”, per le cessioni effettuate dall’1.1.2022; restano, pertanto, soggette ad aliquota IVA ordinaria le cessioni fino al 31.12.2021 (art. 1 co. 13 della L. 234/2021);
- la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, per quanto concerne le somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse relativamente ai consumi (stimati o effettivi) relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022; non possono beneficiare dell’agevolazione le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione o per la produzione di energia elettrica (art. 1 co. 506 della L. 234/2021);
- l‘estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (art. 1 co. 527 della L. 234/2021).
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