Tasso di interesse legale – Riduzione al 2% dal 2025 – Effetti ai fini fiscali e contributivi
Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Il nuovo tasso di interesse legale del 2% si applica dall’1.1.2025.
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
al 2,5%, dall’1.1.2024 al 31.12.2024;
al 2%, dall’1.1.2025 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 2.12.2024, che verrà effettuato il 20.2.2025, comporta l’applicazione del tasso legale:
del 2,5%, per il periodo 3.12.2024 – 31.12.2024;
del 2%, per il periodo 1.1.2025 – 20.2.2025.
RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME
La riduzione al 2% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima.
“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2024 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2024, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati
effetti ai fini contributivi
La variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall’art. 30 del DL 2.3.2024 n. 19 conv. L. 29.4.2024 n. 56, a decorrere dall’1.9.2024.
In luogo delle sanzioni civili, sono infatti dovuti gli interessi legali nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi:
derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi o premi possono inoltre essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria;
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l’insolvenza;
aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
aziende sottoposte a procedure concorsuali;
enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
Decorrenza
La misura del 2%, pari al tasso di interesse legale, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2025.
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