detrazioni spese edilizie – chiarimenti Telefisco 2022
Premessa |
Nel corso di Telefisco 2022, sonno state date alcune risposte dell’Agenzia delle Entrate riguardo le detrazioni per interventi “edilizi”.
Bonus facciate |
Con riguardo al bonus facciate di cui ai co. da 219 a 223 dell’art. 1 della L. 160/2019, nel caso di interventi sia influenti, sia non influenti dal punto di vista termico (ad esempio gli interventi di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna), non operano le esclusioni dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese.
L’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, infatti, dispone chiaramente che, ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus, sono esclusi dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal DL 157/2021, in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020, gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate. Per questa detrazione, quindi, nel caso si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, visto di conformità e attestazione di congruità delle spese sono sempre necessari |
Superbonus del 110% – Calcolo della percentuale di completamento ai fini della proroga |
Le spese per interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ai sensi del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, possono dare luogo all’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 solo a lavori ultimati, oppure, prima della loro ultimazione, solo sulla base di stati di avanzamento dei lavori, nel numero massimo di due, ciascuno dei quali corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori non inferiore al 30%.
L’applicazione del superbonus presuppone inevitabilmente l’effettuazione degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e/o degli interventi “trainanti” di riduzione del rischio sismico di cui al successivo comma 4. |
In presenza di capitolati di appalto che contemplano interventi sia di efficienza energetica, sia di riduzione del rischio sismico, la risposta a interpello DRE Veneto n. 907-1595/2021 prima e, da ultimo, anche la risposta a interpello dell’Agenzia 27.1.2022 n. 53 hanno chiarito che la verifica del superamento della soglia di completamento del 30% dei lavori complessivi, ai fini della “validità” del SAL dell’ottica dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, può essere fatta in modo disgiunto, separando di fatto i due ambiti di intervento.
Diversamente, sempre con riguardo al superbonus del 110%, per verificare la possibilità di fruire della finestra temporale agevolata più ampia stabilita dai co. 3-bis e 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 rispetto a quella “base” del 30.6.2022 (art. 119 co. 1 e 4 del DL 34/2020) nei casi in cui viene prevista una proroga del termine subordinatamente al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dell’intervento complessivo entro una determinata data precedente, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 791/2021, ed in tal senso anche una risposta fornita nel corso della videoconferenza, ha chiarito che la verifica del requisito del superamento della richiesta percentuale di completamento dell’intervento complessivo va effettuata avendo riguardo all’intero intervento e non soltanto alla sua parte che rientra nell’ambito di applicazione del superbonus. |
Eliminazione delle barriere architettoniche – Limite massimo di spesa detraibile |
Con un’altra risposta, l’Agenzia ha precisato che per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR, che rientrano tra quelli “trainati” per i quali si può beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, ove effettuati congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica o antisismici, il limite massimo di spesa è di 96.000,00 euro per ogni unità abitativa comprensiva delle sue pertinenze, anche se accatastate separatamente.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, vanno considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Se l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è “trainato” da un intervento antisismico, il limite di 96.000,00 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico. |
Superbonus del 110% nel 730 precompilato – Visto di conformità non necessario |
Nel caso in cui un contribuente detragga il superbonus del 110% nel modello 730 precompilato e modifichi i dati in esso contenuti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario richiedere il visto di conformità.
Superbonus del 110% nel modello REDDITI – Visto di conformità detraibile |
L’art. 1 co. 28 lett. h) della L. 234/2021 ha stabilito che, ai fini del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, in caso di fruizione diretta nella propria dichiarazione dei redditi è necessario richiedere il visto di conformità, fatta salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”. Rimane fermo che il visto di conformità sull’intera dichiarazione è necessario nei casi normativamente previsti e che, in questi casi, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo introdotto dal citato co. 28.
Ai sensi dell’art. 119 co. 15 del DL 34/2020, rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il visto nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus nella propria dichiarazione dei redditi. |
Se l’apposizione del visto di conformità è assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, l’Agenzia ha precisato che sono detraibili soltanto le spese che riguardano l’apposizione del visto relativamente al solo superbonus che sono evidenziate separatamente nel documento giustificativo
Asseverazione della congruità delle spese – Prezziari DEI |
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il nuovo co. 1-ter (introdotto dal DL 157/2021 prima e riproposto dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021) prevede per la generalità delle detrazioni “edilizie”, oltre all’obbligo del visto di conformità, che i tecnici abilitati asseverino la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del co. 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
Il nuovo co. 13-bis citato, modificato dalla L. 234/2021, prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del superbonus, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti”, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del ministro della Transizione ecologica del 14.02.2022. |
I prezzari individuati con il DM “Requisiti” per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al superbonus), sono applicabili anche:
- per gli interventi antisismici di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (sismabonus e super sismabonus);
- per gli interventi che beneficiano del bonus facciate, di cui all’art. 1 co. 219 ss. della L. 160/2019;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, seppur le novità introdotte dalla L. 234/2021 siano in vigore dall’1.1.2022, le disposizioni abbiano valenza interpretativa e che quindi si applichino retroattivamente. |
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